Come consigliere p.t. della Comunità montana “Alto Molise” di Agnone, nell’esercizio del diritto-dovere politico, indirizzai, alla suddetta Comunità e al Prefetto di Isernia, le note datate 15/05/06 e 22/05/2006.
Con queste note avevo denunciato la illegalità dilagante nella Comunità Montana, nella quale si violava l’ordinamento generale e si abusava del patrimonio. In particolare si pretendeva di affermare il principio secondo il quale gli amministratori fossero dotati di autonomia tale da poter disattendere impunemente le leggi. A tal proposito, citavo – tra l’ altro - il caso eclatante della soppressione del posto di segretario generale dell’ ente e l’ attribuzione di una indebita indennità di funzione al Presidente del Consiglio Giuliani.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, con la sentenza n. 366/09 ,
1)- per il delitto di cui al Capo A1 ( diffamazione - lettera del 15/05/2006) , ha pronunciato assoluzione con formula piena, nei seguenti termini:
”” Il Tribunale, Visto l'art. 530 c.p.p. e 596 c.p. dichiara Iacovone Albino non punibile dal reato di cui al Capo A lettera 1 della rubrica per essere stata raggiunta la prova della verità dei fatti.””
2)- per il delitto di cui al Capo B ( turbamento di pubblico servizio), ha pronunciato l’assoluzione con formula piena, nei seguenti termini :
“”Il Tribunale, visto l’art.530 c.p.p., assolve il predetto imputato dal reato ascrittegli al capo B della rubrica in quanto il fatto non costituisce reato “”
La mia nota – denuncia del 15 maggio 2006 era stata, quindi, ritenuta fondata dal Tribunale di Isernia, per i risvolti di ordine penale e, ancor prima dalla Corte dei Conti di Campobasso, per i risvolti in ordine alla responsabilità amministrativa e contabile, smentendo, così, la querela del Borrelli .
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Isernia , accertando la verità dei fatti, da me segnalati, dichiarò nella sentenza n.366/2009 che
“ In definitiva, la premessa da cui muove la prospettazione accusatoria con il riferimento al capo A 1 della imputazione appare errata dal momento che l’imputato, quale membro di diritto della Comunità Montana, poteva svolgere tutto il suo potere-diritto di critica, di indagine, rimostranza ed altro avverso atti che il medesimo riteneva essere illegittimi.
“ Tanto precisato, l’imputato, al dibattimento, con la documentazione prodotta, ha dimostrato che, presso la Comunità Montana, vigeva una “illegalità diffusa”…………… “
“ Per quanto riguarda la modifica dello Statuto, operata da un Commissario Straordinario e da un "Dirigente Segretario" (ing. Lino Mastronardi) laddove era in organico il posto di segretario da ritenersi in servizio - in quanto il segretario titolare aveva optato per la proroga dell'impiego ai sensi dell'art. 16 DLGS 503/92 e art. 3, comma 57, L.350/2003 ….., siffatta modifica appare illegittima: un Commissario Straordinario non può compiere modifiche statutarie”.
“ Giammai, dunque, nel caso di opzione per la prorogatio da parte del Segretario in carica, il Commissario Straordinario avrebbe potuto procedere alla modifica dello Statuto per sopprimere addirittura il posto di Segretario Comunale, a maggior ragione se siffatta carica era ancora ricoperta da un Segretario in servizio.
“ A maggior ragione la illegittimità è ravvisabile nella soppressione del posto di segretario con la sostituzione di un direttore-segretario operata:
- in aperta violazione dell’art.26 L.R. 8/7/2002, n.12 (cfr. la pag. 400 della documentazione prodotta dalla difesa alla udienza del 21.04.2009) che prevede la figura del segretario;
- in quanto la modifica statutaria venne adottata in collaborazione dal Commissario Straordinario e del dirigente ing.Lino Mastronardi, diretto interessato alla carica di direttore-segretario …… sebbene costui non avesse nemmeno i requisiti normativi per rivestire tale incarico in difetto di pertinente titolo professionale , così come espressamente affermato dal Ministero degli Interni in risposta allo specifico quesito propostogli sull’argomento……….””).
“ Relativamente, poi, all’indennità di €.300,00 mensili da corrispondere al Presidente del Consiglio della Comunità, la stessa appare, ugualmente, illegittima in quanto operata in violazione dell’art.82 DLGS 18/08/2000, n.267 …… che non la dispone per tale categoria “.
Nel capo B della stessa sentenza fui assolto nella considerazione del fatto che:
“ in ogni caso il prevenuto, in quanto consigliere dichiarato illegittimamente decaduto, aveva il diritto di inoltrare missive e lettere alla Comunità Montana in ordine all’andamento dell’amministrazione dalla stessa posta in essere.”
Ancor prima del Tribunale di Isernia, il 29 dicembre 2009 con la sentenza n. 191/2009 la Corte dei Conti di Campobasso, condannava, per danno erariale gli amministratori Borrelli Errico, Del Basso Francesco, Conti Antonio, Ricci Alberto,Di Stefano Luciano, Di Ninno Vincenzo, Mariani Pasquale Liberantonio e il Direttore-Segretario Mastronardi Lino, al pagamento in favore della Comunità Montana “Alto Molise” per l’ attribuzione di una indebita indennità di funzione al Presidente del Consiglio della stessa Comunità.
Con sentenza n. 759/12 , depositata in data 3 dicembre 2012, la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’ appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato i suddetti, al risarcimento del danno erariale a favore della Comunità Montana “ Alto Molise” per complessivi euro 4.000,oo ( euro 500,oo ciascuno), oltre rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza di primo grado e interessi legali a decorrere dalla pubblicazione, oltre le spese di giustizia.
Sempre il Tribunale di Isernia ,nella sentenza n. 366/09, pronunciava nei miei confronti condanna alla pena di €.300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per il delitto di diffamazione per aver scritto nella mia nota – denuncia del 22 maggio 2006
“” Al riguardo sarebbe opportuno accertare, nell’interesse pubblico e per il buon andamento della pubblica amministrazione, se il dr. Borrelli Errico , che firma come Presidente della Comunità, presta la sua attività di geologo presso il Comune di Agnone ove l’ing. Mastronardi è assessore ai lavori pubblici.
“ In particolare i lavori riguarderebbero la sistemazione della frana di Colle Lapponi per la quale il Mastronardi assessore, proprio su indicazione del Borrelli geologo, ha proposto l’aumento dell’importo progettuale da €.700.000,oo a €. 5.000.000,oo (sette volte multiplo), come risulta dalla delibera della Giunta di Agnone n.140 del 26/08/04 ed atti successivi…….””.
Al riguardo, le censure svolte nella sentenza di primo grado sono state frutto di un malinteso (che trova la sua radice nella querela del dr. Borrelli ) ed è riconducibile alla categoria dell’errore nella ricostruzione dei fatti, così come pronunciato, a seguito di mio ricorso in data 31 marzo 2010, dalla Corte di Appello di Campobasso , con la sentenza n. 407/2013 in data 4 luglio 2013, depositata il 15 luglio 2913, irrevocabile dal 4 ottobre 2013.
La Corte,per il delitto di cui al Capo A) n.2 ( diffamazione ) , ha pronunciato l’assoluzione, nei seguenti termini:
“” La Corte di Appello di Campobasso, visto l’art.605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia – in composizione monocratica- in data 26/11/2009, nei confronti dello imputato IACOVONE Albino e dallo stesso appellata,
assolve – ex art.530 cpv. c. p.p. –
il predetto Iacovone Albino dall’ imputazione di diffamazione aggravata a lui ascritta in rubrica -, perché il fatto non costituisce reato.
Revoca le statuizioni concernenti gli interessi civili, rese con la sentenza impugnata. “”
Già in precedenza molte di queste querele presentate dagli Amministratori della Comunità Montana”Alto Molise , si erano risolte con l’archiviazione per infondatezza di ogni ipotesi di reato ascrivibile alla mia persona per essere sempre rimasto nell’ alveo della continenza, della verità dei fatti e del diritto di critica politica.
NON ho mai inteso nuocere la reputazione di questi Amministratori e Dirigenti; piuttosto, ho voluto combattere la illegalità dilagante nell’ interesse generale, difendendomi, inoltre, dalle vessazioni attuate nei miei confronti ( ben evidenziate nella stessa sentenza del Tribunale di Isernia).
Certo, mi aspetto ora, che la Magistratura voglia perseguire d’ ufficio ogni eventuale reato per i fatti e le violazioni di legge evidenziate nella irrevocabile sentenza n.366/2009 del Tribunale di Isernia.
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, con la sentenza n. 366/09 ,
1)- per il delitto di cui al Capo A1 ( diffamazione - lettera del 15/05/2006) , ha pronunciato assoluzione con formula piena, nei seguenti termini:
”” Il Tribunale, Visto l'art. 530 c.p.p. e 596 c.p. dichiara Iacovone Albino non punibile dal reato di cui al Capo A lettera 1 della rubrica per essere stata raggiunta la prova della verità dei fatti.””
2)- per il delitto di cui al Capo B ( turbamento di pubblico servizio), ha pronunciato l’assoluzione con formula piena, nei seguenti termini :
“”Il Tribunale, visto l’art.530 c.p.p., assolve il predetto imputato dal reato ascrittegli al capo B della rubrica in quanto il fatto non costituisce reato “”
La mia nota – denuncia del 15 maggio 2006 era stata, quindi, ritenuta fondata dal Tribunale di Isernia, per i risvolti di ordine penale e, ancor prima dalla Corte dei Conti di Campobasso, per i risvolti in ordine alla responsabilità amministrativa e contabile, smentendo, così, la querela del Borrelli .
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Isernia , accertando la verità dei fatti, da me segnalati, dichiarò nella sentenza n.366/2009 che
“ In definitiva, la premessa da cui muove la prospettazione accusatoria con il riferimento al capo A 1 della imputazione appare errata dal momento che l’imputato, quale membro di diritto della Comunità Montana, poteva svolgere tutto il suo potere-diritto di critica, di indagine, rimostranza ed altro avverso atti che il medesimo riteneva essere illegittimi.
“ Tanto precisato, l’imputato, al dibattimento, con la documentazione prodotta, ha dimostrato che, presso la Comunità Montana, vigeva una “illegalità diffusa”…………… “
“ Per quanto riguarda la modifica dello Statuto, operata da un Commissario Straordinario e da un "Dirigente Segretario" (ing. Lino Mastronardi) laddove era in organico il posto di segretario da ritenersi in servizio - in quanto il segretario titolare aveva optato per la proroga dell'impiego ai sensi dell'art. 16 DLGS 503/92 e art. 3, comma 57, L.350/2003 ….., siffatta modifica appare illegittima: un Commissario Straordinario non può compiere modifiche statutarie”.
“ Giammai, dunque, nel caso di opzione per la prorogatio da parte del Segretario in carica, il Commissario Straordinario avrebbe potuto procedere alla modifica dello Statuto per sopprimere addirittura il posto di Segretario Comunale, a maggior ragione se siffatta carica era ancora ricoperta da un Segretario in servizio.
“ A maggior ragione la illegittimità è ravvisabile nella soppressione del posto di segretario con la sostituzione di un direttore-segretario operata:
- in aperta violazione dell’art.26 L.R. 8/7/2002, n.12 (cfr. la pag. 400 della documentazione prodotta dalla difesa alla udienza del 21.04.2009) che prevede la figura del segretario;
- in quanto la modifica statutaria venne adottata in collaborazione dal Commissario Straordinario e del dirigente ing.Lino Mastronardi, diretto interessato alla carica di direttore-segretario …… sebbene costui non avesse nemmeno i requisiti normativi per rivestire tale incarico in difetto di pertinente titolo professionale , così come espressamente affermato dal Ministero degli Interni in risposta allo specifico quesito propostogli sull’argomento……….””).
“ Relativamente, poi, all’indennità di €.300,00 mensili da corrispondere al Presidente del Consiglio della Comunità, la stessa appare, ugualmente, illegittima in quanto operata in violazione dell’art.82 DLGS 18/08/2000, n.267 …… che non la dispone per tale categoria “.
Nel capo B della stessa sentenza fui assolto nella considerazione del fatto che:
“ in ogni caso il prevenuto, in quanto consigliere dichiarato illegittimamente decaduto, aveva il diritto di inoltrare missive e lettere alla Comunità Montana in ordine all’andamento dell’amministrazione dalla stessa posta in essere.”
Ancor prima del Tribunale di Isernia, il 29 dicembre 2009 con la sentenza n. 191/2009 la Corte dei Conti di Campobasso, condannava, per danno erariale gli amministratori Borrelli Errico, Del Basso Francesco, Conti Antonio, Ricci Alberto,Di Stefano Luciano, Di Ninno Vincenzo, Mariani Pasquale Liberantonio e il Direttore-Segretario Mastronardi Lino, al pagamento in favore della Comunità Montana “Alto Molise” per l’ attribuzione di una indebita indennità di funzione al Presidente del Consiglio della stessa Comunità.
Con sentenza n. 759/12 , depositata in data 3 dicembre 2012, la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’ appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato i suddetti, al risarcimento del danno erariale a favore della Comunità Montana “ Alto Molise” per complessivi euro 4.000,oo ( euro 500,oo ciascuno), oltre rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza di primo grado e interessi legali a decorrere dalla pubblicazione, oltre le spese di giustizia.
Sempre il Tribunale di Isernia ,nella sentenza n. 366/09, pronunciava nei miei confronti condanna alla pena di €.300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per il delitto di diffamazione per aver scritto nella mia nota – denuncia del 22 maggio 2006
“” Al riguardo sarebbe opportuno accertare, nell’interesse pubblico e per il buon andamento della pubblica amministrazione, se il dr. Borrelli Errico , che firma come Presidente della Comunità, presta la sua attività di geologo presso il Comune di Agnone ove l’ing. Mastronardi è assessore ai lavori pubblici.
“ In particolare i lavori riguarderebbero la sistemazione della frana di Colle Lapponi per la quale il Mastronardi assessore, proprio su indicazione del Borrelli geologo, ha proposto l’aumento dell’importo progettuale da €.700.000,oo a €. 5.000.000,oo (sette volte multiplo), come risulta dalla delibera della Giunta di Agnone n.140 del 26/08/04 ed atti successivi…….””.
Al riguardo, le censure svolte nella sentenza di primo grado sono state frutto di un malinteso (che trova la sua radice nella querela del dr. Borrelli ) ed è riconducibile alla categoria dell’errore nella ricostruzione dei fatti, così come pronunciato, a seguito di mio ricorso in data 31 marzo 2010, dalla Corte di Appello di Campobasso , con la sentenza n. 407/2013 in data 4 luglio 2013, depositata il 15 luglio 2913, irrevocabile dal 4 ottobre 2013.
La Corte,per il delitto di cui al Capo A) n.2 ( diffamazione ) , ha pronunciato l’assoluzione, nei seguenti termini:
“” La Corte di Appello di Campobasso, visto l’art.605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia – in composizione monocratica- in data 26/11/2009, nei confronti dello imputato IACOVONE Albino e dallo stesso appellata,
assolve – ex art.530 cpv. c. p.p. –
il predetto Iacovone Albino dall’ imputazione di diffamazione aggravata a lui ascritta in rubrica -, perché il fatto non costituisce reato.
Revoca le statuizioni concernenti gli interessi civili, rese con la sentenza impugnata. “”
Già in precedenza molte di queste querele presentate dagli Amministratori della Comunità Montana”Alto Molise , si erano risolte con l’archiviazione per infondatezza di ogni ipotesi di reato ascrivibile alla mia persona per essere sempre rimasto nell’ alveo della continenza, della verità dei fatti e del diritto di critica politica.
NON ho mai inteso nuocere la reputazione di questi Amministratori e Dirigenti; piuttosto, ho voluto combattere la illegalità dilagante nell’ interesse generale, difendendomi, inoltre, dalle vessazioni attuate nei miei confronti ( ben evidenziate nella stessa sentenza del Tribunale di Isernia).
Certo, mi aspetto ora, che la Magistratura voglia perseguire d’ ufficio ogni eventuale reato per i fatti e le violazioni di legge evidenziate nella irrevocabile sentenza n.366/2009 del Tribunale di Isernia.
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