venerdì 14 dicembre 2012

Delibere di Giunta Regionale n. 541 e n. 542 dell’8 agosto 2012. Richiesta di revoca in autotutela. Diffida

La Giunta Regionale del Molise, agendo in condizioni di provvisorietà amministrativa a seguito della sentenza del Tar del 17.05.2012 confermata dal Consiglio di Stato il 29.10.2012, ha adottato le Delibere n. 541 e n. 542 nella seduta dell’8 agosto 2012 con cui attribuisce alla Arpa, Agenzia Regionale Protezione Ambientale, le funzioni istruttorie relative a due procedure pubbliche rilevantissime inerenti il rilascio dell’A.I.A. /Autorizzazione Integrata Ambientale) e della V.I.A ( Valutazione di Impatto Ambientale).





Tali adempimenti attengono a prerogative esercitabili dalla Pubblica Amministrazione in via diretta stante la delicatezza delle materie ambientali ed i risvolti connessi in termini di tutela della salute pubblica, dei beni ambientali e del territorio.

Può demandarsi ad un’Agenzia esterna agli uffici regionali tale competenza? È valido un atto deliberativo assunto dalla Giunta Regionale in regime di provvisorietà amministrativa?

Onde evitare l’insorgere di costosi contenziosi con rischi di impugnativa e possibili vizi procedurali, sollecito la revoca in autotutela delle Delibere di Giunta Regionale n. 541 e n. 542 dell’8.08.2012.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale coinvolge soggetti privati che esercitano funzioni di trattamento, smaltimento e incenerimento di rifiuti, e come dimostra emblematicamente il caso Ilva, non è assimilabile ad una ordinaria attività burocratica della Pubblica Amministrazione.

La Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento che si applica obbligatoriamente su progettazioni complesse da monitorare con attenzione in tutti gli aspetti collegati e connessi.

A mero titolo di esempio menziono le 2.400 pratiche riferite all’installazione di pale eoliche in Molise che necessitano di istruttoria approfondita, di Conferenza di Servizi, di lavori propedeutici di verifica col Ministero dei Beni Culturali e altri interlocutori istituzionali.

Il solo ipotizzare che procedure di simile delicatezza che sono oggetto di plurime impugnative in sede di Tar, di Consiglio di Stato e ai sensi dell’art. 14 quater della legge 241/1990 innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono essere affidate all’Arpa alla stregua di appalto esterno paragonabile alla definizione di pratiche banali è un errore madornale.

La tutela dell’ambiente è sancita dall’art. 9 della Costituzione, della legge n. 42/ 2004 e da regolamenti europei, norme nazionali e leggi regionali. Non è immaginabile che l’Arpa si sostituisca in toto alle prerogative affidate agli uffici pubblici regionali e per questa motivazione diffido la Giunta Regionale a revocare la Delibera n. 542/2012 riservandomi in caso contrario ogni altra e diversa azione in qualsiasi altra sede.

Nessun commento: