lunedì 10 febbraio 2014

Iacovone replica al Comune di Isernia per soppressione addizionale ex Eca da Tarsu e Tares

Non posso che essere d’ accordo con la responsabile ed opportuna nota di replica del Consigliere dott. Eugenio Kniahynicki alla risposta del Comune di Isernia in merito all’ interrogazione del 14/01/2014 e le cui argomentazioni sono state oggetto, fin dal primo momento, delle mie contestazioni pubbliche.





Dico al Comune di Isernia, in particolare al Sindaco Luigi Brasiello e al Segretario Generale -nonchè Responsabile delle Finanze comunali:

1)- se contano ancora qualcosa le leggi dello Stato, l’addizionale ex ECA è stata soppressa con la legge n.9/2009;

2)- come Amministratori locali ( io ex) potremmo anche non condividere ( come evidentemente state facendo), però, la LEGGE è LEGGE;

3)- la LEGGE si applica e non si interpreta a proprio piacimento;

4)- la Corte dei Conti- Sezioni Controllo- della Lombardia e Campania, nei pareri che vengono citati, si è solo limitata a rispondere al quesito di quel Comune e che riguardava specificatamente la copertura e gli elementi del costo del servizio rifiuti urbani .E’ molto chiaro che le Sezioni di Controllo- non si sono interrogate sull’ avvenuta abrogazione, fin dal 16/12/2009, della legge istitutiva dell’ addizionale e maggiorazione ex ECA;

5)- in ogni caso un parere – anche se autorevole- non può superare una legge chiarissima nella formulazione e nella sostanza;

6)- il fatto che la Corte non abbia citato la legge n.9/2009 non significa che la stessa non debba essere applicata e rispettata( e di fatto la Corte dei Conti non l’ha scritto);

7)- la disposizione del regolamento comunale TARSU, entrato in vigore dal 1/01/2008,è venuta meno per espressa previsione dello stesso regolamento che all’ art.51 prevede la tacita modifica di quelle parti che si pongono in contrasto con le sopraggiunte disposizioni legislative di soppressione della addizionale ex ECA;

8)- l’ art.5, comma 4 quater del D.L.102/2013 conv. in L. n.124/2013, citato dal Servizio comunale finanze e tributi, ha derogato a quanto stabilito dall’ art.14, comma 46, del D.L.6/12/2011 n.201 conv. in L. 214/2011 SOLO nella parte relativa alla determinazione dei costi del servizio e delle relative tariffe ( ndr : l’ addizionale ex Eca non è una tariffa!) sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime del prelievo in vigore in tale anno ( ndr : “in tale anno” 2012, comunque, l’ addizionale era stata già soppressa!);

9)- è pacifico che l ‘art.14, comma 46,del D.L. 201/11 conv. in L. 214/2011 sia rimasto in vigore ed è molto chiaro nel suo testo: “” comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza””.

10)- in virtù del comma precedente che prevede la soppressione di ““ tutti i vigenti prelievi alla gestione dei rifiuti urbani””, il legislatore non ha fatto alcuna differenza tra TARSU e TARES e, pertanto,in ogni caso,per il 2013, il Comune di Isernia non può applicare l’ addizionale ex Eca.

Ora io capisco che al Comune di Isernia faccia comodo incassare, per gli anni 2010, 2011,2012 e 2013, circa 400.000 euro di addizionale ex ECA  ma è aberrante il fatto che a pagare il conto debba essere sempre e comunque il cittadino!


Albino Iacovone

Nessun commento: