giovedì 13 febbraio 2014

Regolarizzazione spontanea di capitali e investimenti. Sul sito delle Entrate la bozza di domanda per la voluntary disclosure

Pronta la bozza di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dal Dl n. 4/2014.







Da ieri, infatti, sul sito www.agenziaentrate.it è possibile consultare la versione non definitiva del modello da presentare all’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2012 o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. 

Sempre sul sito delle Entrate sono disponibili le due schede da allegare alla domanda, in cui andranno indicati i dati relativi al richiedente e alle attività estere rilevanti. Nell’ottica della fattiva collaborazione tra amministrazione fiscale e contribuenti, eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono essere inviate alla casella di posta elettronica bozzadisclosure@agenziaentrate.it entro il 15 marzo 2014.

Le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura anche se il modello definitivo dovesse essere modificato a seguito delle osservazioni pervenute.

Chi può presentare la domanda – Potranno partecipare alla disclosure tutti i contribuenti che non sono formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali attivati nei loro confronti in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. La partecipazione è preclusa anche se la formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato tributario. Inoltre, l’adesione alla procedura dovrà riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti e tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti all’estero.

Un modello flessibile a tre livelli – La richiesta è strutturata in modo da garantire una piena, spontanea e tempestiva disclosure sia ai singoli contribuenti con più attività estere, sia ai contribuenti cointeressati nella stessa attività. In questi casi sarà possibile aderire alla procedura presentando contestualmente un'unica istanza, ma ciascun contribuente istante dovrà compilare una distinta scheda “richiedente” e una singola scheda “attività” per ogni attività estera da far
emergere.

La disclosure dalla A alla Z – Per aiutare i contribuenti a compilare la domanda, in appendice alle istruzioni l’Agenzia ha realizzato un breve glossario con le definizioni di tutti i termini ricorrenti. Dalla A di Apporto alla V di Valore Patrimoniale, un aiuto in più per evitare sviste ed errori.

Cosa comporta la voluntary disclosure – Se perfezionata, l’adesione alla collaborazione volontaria permetterà di fruire della riduzione delle sanzioni minime alla metà, sia nel caso di detenzione o trasferimento delle attività “svelate” al Fisco in Italia, in un Paese dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo incluso nella cosiddetta “white list”, sia nel caso in cui il richiedente autorizzi l’intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività oggetto di disclosure.

In tutti gli altri casi le sanzioni minime sono ridotte di un quarto. La procedura si perfezionerà esclusivamente dopo il versamento di tutte le somme dovute e non prevede la possibilità di avvalersi della compensazione. Il modello e le istruzioni per la voluntary disclosure sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli in bozza”.

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