Nota dell’Amministrazione comunale di Termoli. Un'altra sentenza certifica la correttezza delle procedure adottate dal Comune di Termoli.
L’Amministrazione comunale informa che dopo la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del 17 marzo scorso, con la quale il collegio aveva dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal condominio 'Murena' in merito all’installazione della nuova isola ecologica sul Lungomare Nord, è di l'altro ieri la notizia che anche il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, ha respinto il ricorso presentato da una residente di via Duca degli Abruzzi nei confronti dell’Amministrazione comunale per l’inibitoria delle vibrazioni e dei rumori provocati dai mezzi meccanici dell’impresa incaricata dei lavori relativi alla realizzazione dell’isola ecologica a scomparsa ivi posizionata.
Il Giudice ha rilevato che, "in merito ai rumori e alle vibrazioni provocate dai mezzi meccanici dell’impresa, le ridotte dimensioni dello scavo che è stato realizzato per l’interramento dell’isola ecologica (mt. 7,20 x 7,00 x 2,5 di profondità) consentono, da sole, di ritenere che i rumori provocati non avrebbero mai potuto essere, in considerazione soprattutto della loro durata nel tempo, intollerabili, secondo la nozione fornita dall’art. 844 c.c."
Per quanto concerne poi l’argomento relativo al "pregiudizio futuro lamentato, esso è, allo stato, del tutto indimostrato. Si sostiene, infatti, che il funzionamento mero dell’isola ecologica provocherà immissioni (rumori ed esalazioni) moleste, senza indicare gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ricavare questo automatismo prognostico. Al contrario, sulla base della relazione tecnica generale si può ad oggi ritenere che il pericolo prospettato non si porrà. L’isola, infatti, è stata posizionata in modo da garantire la minimizzazione dell’impatto visivo degli elementi esterni ed il minor ingombro possibile.
La precisa localizzazione è stata poi definita in modo tale da poter agevolmente garantire manovre dei mezzi per la movimentazione e lo svuotamento dei contenitori. Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario si precisa che le stesse dovranno essere sottoposte al normale protocollo sanitario consistente in un ciclo di disinfestazione e deodorazione da svolgersi sia settimanalmente che giornalmente.
A completamento di quanto detto va poi aggiunto che l’attività della Pubblica Amministrazione, essendo per definizione preordinata alla cura degli interessi pubblici, può fisiologicamente comportare il pregiudizio dell’interesse privato nei limiti e nella misura in cui il sacrificio della posizione giuridica soggettiva del singolo sia funzionale alla migliore tutela dell’interesse pubblico che l’ente deve doverosamente perseguire, ed a condizione che sia imposto attraverso l’esercizio di poteri amministrativi esercitati nel pieno rispetto delle norme che li disciplinano.
Tanto detto, la indubbia rilevanza pubblicistica del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani fa sì che le necessarie attività, attraverso le quali esso si svolge, se indubbiamente possono comportare un fastidio per il cittadino, ciononostante devono considerarsi lecite, e quindi insuscettibili di provocare danno ingiusto, cioè contra ius, quante volte esse si svolgono nel rispetto delle norme che le governano".
"Ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco Basso Antonio Di Brino – la sentenza di un tribunale italiano certifica la liceità dei nostri comportamenti, nella forma e nella sostanza. Sembra strano ribadirlo, ma probabilmente è opportuno farlo nuovamente: la nostra Amministrazione agisce per il bene della comunità termolese e, soprattutto, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
Confesso che mi risulta francamente difficile comprendere le perplessità di alcuni cittadini in merito alla realizzazione delle isole ecologiche, soprattutto quelle a scomparsa, visto che le stesse hanno risolto molti problemi nelle più belle città italiane ed europee. Ricordo, inoltre, che le zone interessate dal posizionamento delle isole ecologiche a scomparsa furono individuate da un tecnico, esperto in materia, appositamente incaricato dall’Amministrazione comunale previa selezione pubblica.
Mi corre l’obbligo, infine, di tranquillizzare tutti i residenti sul fatto che presso le isole ecologiche saranno conferiti solo carta, plastica e vetro; non si verificheranno, quindi, problemi igienico-sanitari di sorta".
Il Giudice ha rilevato che, "in merito ai rumori e alle vibrazioni provocate dai mezzi meccanici dell’impresa, le ridotte dimensioni dello scavo che è stato realizzato per l’interramento dell’isola ecologica (mt. 7,20 x 7,00 x 2,5 di profondità) consentono, da sole, di ritenere che i rumori provocati non avrebbero mai potuto essere, in considerazione soprattutto della loro durata nel tempo, intollerabili, secondo la nozione fornita dall’art. 844 c.c."
Per quanto concerne poi l’argomento relativo al "pregiudizio futuro lamentato, esso è, allo stato, del tutto indimostrato. Si sostiene, infatti, che il funzionamento mero dell’isola ecologica provocherà immissioni (rumori ed esalazioni) moleste, senza indicare gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ricavare questo automatismo prognostico. Al contrario, sulla base della relazione tecnica generale si può ad oggi ritenere che il pericolo prospettato non si porrà. L’isola, infatti, è stata posizionata in modo da garantire la minimizzazione dell’impatto visivo degli elementi esterni ed il minor ingombro possibile.
La precisa localizzazione è stata poi definita in modo tale da poter agevolmente garantire manovre dei mezzi per la movimentazione e lo svuotamento dei contenitori. Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario si precisa che le stesse dovranno essere sottoposte al normale protocollo sanitario consistente in un ciclo di disinfestazione e deodorazione da svolgersi sia settimanalmente che giornalmente.
A completamento di quanto detto va poi aggiunto che l’attività della Pubblica Amministrazione, essendo per definizione preordinata alla cura degli interessi pubblici, può fisiologicamente comportare il pregiudizio dell’interesse privato nei limiti e nella misura in cui il sacrificio della posizione giuridica soggettiva del singolo sia funzionale alla migliore tutela dell’interesse pubblico che l’ente deve doverosamente perseguire, ed a condizione che sia imposto attraverso l’esercizio di poteri amministrativi esercitati nel pieno rispetto delle norme che li disciplinano.
Tanto detto, la indubbia rilevanza pubblicistica del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani fa sì che le necessarie attività, attraverso le quali esso si svolge, se indubbiamente possono comportare un fastidio per il cittadino, ciononostante devono considerarsi lecite, e quindi insuscettibili di provocare danno ingiusto, cioè contra ius, quante volte esse si svolgono nel rispetto delle norme che le governano".
"Ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco Basso Antonio Di Brino – la sentenza di un tribunale italiano certifica la liceità dei nostri comportamenti, nella forma e nella sostanza. Sembra strano ribadirlo, ma probabilmente è opportuno farlo nuovamente: la nostra Amministrazione agisce per il bene della comunità termolese e, soprattutto, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
Confesso che mi risulta francamente difficile comprendere le perplessità di alcuni cittadini in merito alla realizzazione delle isole ecologiche, soprattutto quelle a scomparsa, visto che le stesse hanno risolto molti problemi nelle più belle città italiane ed europee. Ricordo, inoltre, che le zone interessate dal posizionamento delle isole ecologiche a scomparsa furono individuate da un tecnico, esperto in materia, appositamente incaricato dall’Amministrazione comunale previa selezione pubblica.
Mi corre l’obbligo, infine, di tranquillizzare tutti i residenti sul fatto che presso le isole ecologiche saranno conferiti solo carta, plastica e vetro; non si verificheranno, quindi, problemi igienico-sanitari di sorta".
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