La legge 11.12.2012 n. 224, pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 2012, ed entrata in vigore il 5 gennaio scorso, reca importanti modifiche all'attività di autoriparazione, tra cui l’accorpamento delle sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di"meccatronica".
Per l’avvio di nuove imprese, a partire dal 5 gennaio 2013, non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; quindi, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente richiamare la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei seguenti requisiti necessari per entrambe le attività:
- a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- b) diploma di qualifica professionale di "Operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo" più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- c) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- d) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.
Con riguardo al requisito sub c) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
- a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- b) diploma di qualifica professionale di "Operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo" più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- c) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- d) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.
Con riguardo al requisito sub c) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane al 5 gennaio 2013, la legge prevede che quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono autorizzate di diritto alla nuova attività di "meccatronica"; quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico); quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
Possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
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