Con l’art. 18 del decreto legge n. 83 del 22 giugno scorso, è stato sancito che le pubbliche amministrazioni devono pubblicizzare, sulla rete internet, le liquidazioni di importo complessivo superiore ai 1000 euro effettuate nel corso dell’anno per «compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati» e che, comunque, sono tenute a pubblicare sul web gli atti per l’elargizione di «vantaggi economici di qualunque genere».
S’è voluto, in altre parole, rimarcare il principio di accessibilità totale rispetto ai provvedimenti di pagamento.
Il comma 2 dell’art. 18 dispone che nel sito internet dell’ente siano obbligatoriamente indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Il comma successivo aggiunge: «Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Il comma 2 dell’art. 18 dispone che nel sito internet dell’ente siano obbligatoriamente indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Il comma successivo aggiunge: «Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
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