mercoledì 1 agosto 2012

Nuove misure per il credito alle PMI

Chiarimenti dall'Associazione Bancaria Italiana.










L'Associazione Bancaria Italiana ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull'accordo sottoscritto con le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese il 22 maggio 2012, relativo alla costituzione di un plafond per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento con l'obiettivo di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese uno strumento efficace ad assicurare adeguate risorse finanziarie.

La realizzazione di tale iniziativa discende direttamente dall'accordo denominato "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto lo scorso 28 febbraio.

Costituzione del plafond e criteri di ripartizione
L'accordo prevede la costituzione, da parte del sistema bancario, di uno specifico plafond di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro, per il finanziamento dei progetti di investimento. Per la realizzazione di questa operazione verrà utilizzata la liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il criterio di ripartizione del plafond prende a riferimento la quota di mercato di ciascuna banca o gruppo bancario nel finanziamento alle imprese, calcolato come rapporto tra il valore dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti in Italia al 31 dicembre 2011 ed il valore di "settore" alla stessa data. Il valore dei finanziamenti dovrà essere determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza.

Operazioni oggetto dell'accordo e imprese ammissibili
Il plafond "Progetti Investimenti Italia" potrà essere utilizzato mediante le diverse forme tecniche di finanziamento ritenute più opportune, compresa quella del leasing. Le imprese ammissibili ai finanziamenti sono le PMI così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori. Le imprese, al momento della presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute - sconfinanti né procedure esecutive in corso.  Gli investimenti che potranno essere oggetto di finanziamento sono tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all'attività d'impresa, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa stessa (sono quindi escluse le materie prime, le merci o i beni intermedi). Possono essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda.

Condizioni di realizzazione delle operazioni
La finalità di investimento deve essere mantenuta per l'intero periodo di durata del finanziamento.
Il tasso di interesse applicabile ai finanziamenti sarà determinato sulla base dei seguenti elementi:

- il costo della provvista per la banca;
- uno spread funzione della qualità dell'impresa.

Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo della provvista per la banca è equivalente al costo di accesso effettivo alla provvista BCE nell'ambito della Long Term Refinancing Operation. Tale costo è costituito dal tasso di rifinanziamento principale della BCE, maggiorato di uno spread collocato all'interno di una forchetta tra 80 e 137 punti base, includendo i costi accessori dell'operazione di rifinanziamento sostenuti dalla banca. Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista è pari al costo della provvista praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti  sulla specifica durata, rilevato al momento di stipula del contratto di finanziamento della PMI.

L'utilizzo dei due parametri relativi al costo della provvista BCE e CDP vale anche per le banche che non abbiano acquisito tale provvista e che utilizzino canali di funding alternativi. In ogni caso la componente del "costo della provvista" che la banca potrà utilizzare nella determinazione del tasso d'interesse finito per il cliente non potrà essere superiore alle condizioni BCE o CDP, a seconda della durata del finanziamento (minore/maggiore di 3 anni). Inoltre, in considerazione del fatto che sia la provvista della BCE che quella della CDP vengono acquisite dalle banche a tasso variabile, gli aderenti all'accordo possono strutturare il tasso d'interesse finale anche come tasso fisso, a condizione che la componente del "costo della provvista" venga fissato sulla base delle condizioni vigenti al momento della stipula del finanziamento.

Al fine di agevolare la comparabilità delle operazioni con le condizioni di mercato, la banca dovrà comunicare al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo spread). Le banche che aderiscono all'iniziativa si impegnano a pubblicare, sul proprio sito internet, le informazioni relative all'ammontare del plafond individuale messo a disposizione. Sul finanziamento potranno essere acquisite garanzie da parte del Fondo di garanzia per le PMI, nonché di Confidi o di altri organismi ritenuti idonei dalla banca. In questo caso la banca metterà in evidenza la riduzione del tasso di interesse resa possibile dalla presenza di una garanzia idonea. Le operazioni di finanziamento saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa. 

L'ABI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, si è impegnata a predisporre un meccanismo di monitoraggio sull'efficacia dell'iniziativa, i cui risultati saranno periodicamente presentati e discussi con le altre Parti firmatarie, nell'ambito di un apposito Tavolo di lavoro. Resta fermo che la banca può, comunque, offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo. Le banche che intendono aderire all'accordo, sono tenute a comunicarlo all'ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione.

Al riguardo, si segnala che lo scorso 3 luglio l'ABI ha messo a disposizione delle banche i moduli per l'adesione all'iniziativa. Le banche aderenti si impegnano, inoltre, a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca. Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nell'accordo dovranno essere presentate, dalle imprese, entro il 31 dicembre 2012.

L'accordo prevede che le Parti provvedano ad avviare specifiche iniziative sul territorio, anche attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli a livello locale coerenti con quanto previsto a livello nazionale.


Confcommercio CB

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