mercoledì 16 maggio 2012

Comunicare la propria PEC al registro imprese è obbligatorio

Comunicare la propria PEC al Registro Imprese è obbligatorio. E va effettuato entro tre mesi dall’iscrizione al Registro Imprese.







Un ulteriore decreto legge chiarisce, infatti, che l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria, dovrà sospendere la domanda per tre mesi, se non è stata corredata di  indirizzo di  posta elettronica certificata.

Trascorso tale periodo la domanda sarà iscritta e verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile.

Stessa prassi per le imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno ancora comunicato la propria PEC: tre mesi di sospensione della pratica relativa a qualsiasi richiesta di modifica e sanzione.

Le nuove indicazioni vanno quindi a variare i contenuti del decreto (5/2012, art. 37) che prorogava il termine per la comunicazione dell’indirizzo pec al registro delle imprese al 30 giugno prossimo. La pratica di comunicazione dell'indirizzo PEC deve avvenire secondo le regole di compilazione attuali della modulistica Registro Imprese, quindi una pratica di tipo “Comunicazione Unica” avente le caratteristiche di seguito indicate:

pratica ComUnica con unico Ente destinatario il Registro Imprese;

modello Base S2, riq. 5 con la compilazione del solo indirizzo PEC (fatto dall’unione del “nome casella” e “dominio casella” senza indicare il carattere speciale “@”;

eventuale Modello note (XX) per la dichiarazione di incarico ricevuto da parte del professionista;

firma digitale del titolare/delegato dell’Impresa apposta sulla “distinta Comunica” e “distinta Fedra”;

eventuali altri allegati alla pratica (es. procura e documento di identità).

La comunicazione dell'indirizzo PEC, così come le successive variazioni, sono esenti da bolli e diritti di segreteria.

Le imprese individuali, invece, pur essendo esentate da questo obbligo, sono comunque tenute ad indicare una casella PEC nella compilazione del modello della distinta della Comunicazione Unica (riquadro 5). Tale domicilio elettronico non comparirà nei dati dell'impresa all'interno di visure e certificati, ma verrà utilizzato unicamente per  le comunicazioni di tutti gli Enti all'impresa per la pratica in questione.

Se l'impresa invece, intende far pubblicare la propria Pec nella visura/certificazione del Registro Imprese sarà necessario che i dati della casella elettronica siano comunicati nella modulistica del R.I (mod.I2) negli appositi campi nel riquadro della sede (riq. 05). Si ricorda che con il supporto di InfoCamere è stato messo a disposizione un software, accessibile dalla home page del sito www.registroimprese.it, che “guida” in modo semplice l’utente nella richiesta di iscrizione della sua casella PEC al Registro delle Imprese, ed è fortemente impegnata nell’evasione  delle pratiche, la cui compilazione risponda a specifici parametri di qualità.

Si informa che, oltre ai tradizionali strumenti ComUnica-StarWeb, ComUnica-Fedra e ai programmi compatibili disponibili sul mercato, per i titolari d’impresa muniti di dispositivo di firma digitale, è disponibile una apposita pagina “PEC-Semplice” che consentirà la compilazione di una pratica per la comunicazione della PEC della propria impresa in modo molto veloce mediante l’utilizzo di un semplice browser e collegamento internet al sito www.registroimprese.it.

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