Purtroppo sono sempre meno gli italiani che si apprestano a partire per le tradizionali vacanze estive. Secondo le stime dell'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori solo il 31% degli italiani (pari a circa 18,6 milioni di cittadini) quest'anno si concederà le meritate vacanze.
Nonostante la diminuzione dei flussi turistici, rimangono comunque sempre in agguato i tranelli e le insidie. Ecco, quindi, alcuni consigli di Federconsumatori da consultare prima di partire e portare con sé per evitare brutte sorprese:
Prima di partire:
· al momento della scelta del viaggio, se vi rivolgete ad una agenzia, pretendete sempre che vi siano consegnati i dépliant e gli opuscoli illustrativi: si tratta di un obbligo che spetta per legge al venditore del pacchetto o del servizio turistico e, nel primo caso, il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) prevede anche le indicazioni che l’opuscolo deve fornire in modo chiaro e preciso: il prezzo, i mezzi di trasporto, la classificazione degli hotel, ecc.;
· chi compra un pacchetto turistico tutto compreso deve ricevere copia del contratto con una descrizione precisa del pacchetto stesso in tutti i suoi elementi;
· il prezzo globale può essere modificato, purché almeno 20 giorni prima della partenza, soltanto se il contratto ne prevede la possibilità e l’aumento è dovuto ad un rincaro nel costo dei trasporti, nelle tasse di imbarco e sbarco o nell’oscillazione dei cambi (naturalmente quest’ultimo rischio non esiste più per i viaggi nell’area EURO). Se l’aumento supera il 10% il turista può comunque rinunciare al viaggio, ottenendo la restituzione di quanto versato, oppure fruire di un diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor valore;
· qualsiasi modifica che l’organizzatore dovesse essere costretto ad apportare va comunicata per iscritto al consumatore che, entro due giorni, può recedere dal contratto se la modifica è significativa al punto da rendere non più interessante il pacchetto;
Durante il viaggio:
· in caso di qualsiasi danno che il turista dovesse subire, il tour operator deve risarcirlo anche se questo è stato provocato da uno dei suoi fornitori (per esempio la compagnia aerea o l’albergatore), eccetto solo i casi di colpa del consumatore o di cause di forza maggiore;
· per avere diritto ad un risarcimento per eventuali disservizi subiti durante la vacanza, occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando il termine tassativo di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, indirizzandola al tour operator, organizzatore del viaggio, e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato;
· in caso di vacanza rovinata da inconvenienti o inadempienze, dal 2002, la Corte di Giustizia, con una sentenza, ha riconosciuto la possibilità del danno dovuto allo stress ed ai disagi sopportati in un periodo che dovrebbe invece essere dedicato allo svago ed riconosciuto seppure in forza limitata anche dall'art. 47 del nuovo codice del turismo.
· chi si reca in albergo deve sapere che l’albergatore è obbligato a ricevere il denaro che il cliente voglia lasciare in cassaforte: in ogni caso, il titolare dell’albergo risponde dei furti che il cliente subisce, senza alcun limite nel caso in cui i beni o il denaro sottratti gli siano stati consegnati o la perdita sia imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, mentre il risarcimento non potrà superare una somma pari a 100 volte il valore della camera se gli oggetti sottratti o distrutti non sono stati consegnati ma lasciati in stanza;
In aereo:
· chi utilizza l’aereo deve tenere presente che, in caso di troppe prenotazioni che costringano qualcuno a non partire (overbooking), questi ha in ogni caso diritto ad un risarcimento di 250, 400 o 600 EURO a seconda della lunghezza del percorso. Inoltre il passeggero ha diritto a ricevere vitto e alloggio dalla compagnia per il tempo di attesa prima di ripartire immediatamente o in altra data per lui opportuna o, in alternativa, il passeggero può ottenere il rimborso della parte di percorso non goduta per partire con altra compagnia.
· Le stesse forme di assistenza sono previste per la cancellazione del volo: la compensazione pecuniaria sopra descritta, tuttavia, non è dovuta se l‘annullamento dipende da forza maggiore o se è stata comunicata al passeggero entro determinati termini ovvero qualora sia stato offerto un volo alternativo entro tempi prestabiliti. Nei casi di ritardo è dovuta l’assistenza in aeroporto ed il pernottamento in albergo quando è previsto l’imbarco su un volo alternativo. Infine, dopo cinque ore di ritardo vi è la possibilità di scegliere tra la restituzione del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data scelta dal passeggero. Quando il ritardo a seconda della distanza delle tratte aeree secondo le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 i passeggeri possono reclamare una compensazione pecuniaria salvo che il vettore dimostri che il ritardo è avvenuto per una circostanza eccezionale non dipendente dal vettore stesso.
· Qualora si verifichi uno di questi disservizi, il passeggerò può mandare una raccomandata a/r al vettore aereo il prima possibile, descrivendo i disagi subiti, allegando copia degli scontrini attestanti eventuali maggiori spese sostenute e chiedendo un risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
· Per quanto riguarda i danni ai bagagli, il ritardo nella consegna, o lo smarrimento, deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio “Lost & Found”. L’invio della raccomandata a/r, nel caso di distruzione e danneggiamento deve avvenire entro sette giorni. Quando invece la consegna è avvenuta in ritardo, tale documento deve essere spedito entro 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio al passeggero. Se entro 21 giorni la valigia non viene riconsegnata, è considerata ufficialmente smarrita ed è necessario mandare una raccomandata alla Compagnia aerea indicando l’elenco delle cose contenute, la copia del biglietto aereo, del talloncino del bagaglio, del PIR e degli scontrini di eventuali spese effettuate.
Prima di partire:
· al momento della scelta del viaggio, se vi rivolgete ad una agenzia, pretendete sempre che vi siano consegnati i dépliant e gli opuscoli illustrativi: si tratta di un obbligo che spetta per legge al venditore del pacchetto o del servizio turistico e, nel primo caso, il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) prevede anche le indicazioni che l’opuscolo deve fornire in modo chiaro e preciso: il prezzo, i mezzi di trasporto, la classificazione degli hotel, ecc.;
· chi compra un pacchetto turistico tutto compreso deve ricevere copia del contratto con una descrizione precisa del pacchetto stesso in tutti i suoi elementi;
· il prezzo globale può essere modificato, purché almeno 20 giorni prima della partenza, soltanto se il contratto ne prevede la possibilità e l’aumento è dovuto ad un rincaro nel costo dei trasporti, nelle tasse di imbarco e sbarco o nell’oscillazione dei cambi (naturalmente quest’ultimo rischio non esiste più per i viaggi nell’area EURO). Se l’aumento supera il 10% il turista può comunque rinunciare al viaggio, ottenendo la restituzione di quanto versato, oppure fruire di un diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor valore;
· qualsiasi modifica che l’organizzatore dovesse essere costretto ad apportare va comunicata per iscritto al consumatore che, entro due giorni, può recedere dal contratto se la modifica è significativa al punto da rendere non più interessante il pacchetto;
Durante il viaggio:
· in caso di qualsiasi danno che il turista dovesse subire, il tour operator deve risarcirlo anche se questo è stato provocato da uno dei suoi fornitori (per esempio la compagnia aerea o l’albergatore), eccetto solo i casi di colpa del consumatore o di cause di forza maggiore;
· per avere diritto ad un risarcimento per eventuali disservizi subiti durante la vacanza, occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando il termine tassativo di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, indirizzandola al tour operator, organizzatore del viaggio, e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato;
· in caso di vacanza rovinata da inconvenienti o inadempienze, dal 2002, la Corte di Giustizia, con una sentenza, ha riconosciuto la possibilità del danno dovuto allo stress ed ai disagi sopportati in un periodo che dovrebbe invece essere dedicato allo svago ed riconosciuto seppure in forza limitata anche dall'art. 47 del nuovo codice del turismo.
· chi si reca in albergo deve sapere che l’albergatore è obbligato a ricevere il denaro che il cliente voglia lasciare in cassaforte: in ogni caso, il titolare dell’albergo risponde dei furti che il cliente subisce, senza alcun limite nel caso in cui i beni o il denaro sottratti gli siano stati consegnati o la perdita sia imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, mentre il risarcimento non potrà superare una somma pari a 100 volte il valore della camera se gli oggetti sottratti o distrutti non sono stati consegnati ma lasciati in stanza;
In aereo:
· chi utilizza l’aereo deve tenere presente che, in caso di troppe prenotazioni che costringano qualcuno a non partire (overbooking), questi ha in ogni caso diritto ad un risarcimento di 250, 400 o 600 EURO a seconda della lunghezza del percorso. Inoltre il passeggero ha diritto a ricevere vitto e alloggio dalla compagnia per il tempo di attesa prima di ripartire immediatamente o in altra data per lui opportuna o, in alternativa, il passeggero può ottenere il rimborso della parte di percorso non goduta per partire con altra compagnia.
· Le stesse forme di assistenza sono previste per la cancellazione del volo: la compensazione pecuniaria sopra descritta, tuttavia, non è dovuta se l‘annullamento dipende da forza maggiore o se è stata comunicata al passeggero entro determinati termini ovvero qualora sia stato offerto un volo alternativo entro tempi prestabiliti. Nei casi di ritardo è dovuta l’assistenza in aeroporto ed il pernottamento in albergo quando è previsto l’imbarco su un volo alternativo. Infine, dopo cinque ore di ritardo vi è la possibilità di scegliere tra la restituzione del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data scelta dal passeggero. Quando il ritardo a seconda della distanza delle tratte aeree secondo le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 i passeggeri possono reclamare una compensazione pecuniaria salvo che il vettore dimostri che il ritardo è avvenuto per una circostanza eccezionale non dipendente dal vettore stesso.
· Qualora si verifichi uno di questi disservizi, il passeggerò può mandare una raccomandata a/r al vettore aereo il prima possibile, descrivendo i disagi subiti, allegando copia degli scontrini attestanti eventuali maggiori spese sostenute e chiedendo un risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
· Per quanto riguarda i danni ai bagagli, il ritardo nella consegna, o lo smarrimento, deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio “Lost & Found”. L’invio della raccomandata a/r, nel caso di distruzione e danneggiamento deve avvenire entro sette giorni. Quando invece la consegna è avvenuta in ritardo, tale documento deve essere spedito entro 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio al passeggero. Se entro 21 giorni la valigia non viene riconsegnata, è considerata ufficialmente smarrita ed è necessario mandare una raccomandata alla Compagnia aerea indicando l’elenco delle cose contenute, la copia del biglietto aereo, del talloncino del bagaglio, del PIR e degli scontrini di eventuali spese effettuate.
Per qualsiasi informazione e per ricevere l’assistenza necessaria, ci si può rivolgere ai nostri sportelli, presenti su tutto il territorio nazionale, ed al Servizio SOS TURISTA - Sportello Nazionale di Tutela Diritti del Turista con sede a Modena in via Mar Ionio, 23, al numero 059251108, e-mail: info@sosvacanze.it o sosvacanze@pec.it .
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