Importanti novità per le startup innovative: il D.L. 'Lavoro' (n. 76/2013), convertito con modificazioni nella Legge 99/2013, ha apportato alcune modifiche significative sul fronte delle imprese innovative.
In particolare:
- non è più richiesto che i soci siano persone fisiche e che detengano al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea dei soci;
- è richiesto che le spese destinate alle attività di ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15% (non più al 20%);
- è prevista l’estensione del requisito per la qualifica di start-up innovative con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da dipendenti e collaboratori in possesso di una laurea magistrale; Inoltre l’iscrizione di una startup è esente da diritti di segreteria e bollo e per i quattro anni successivi all’iscrizione è esente dal versamento del diritto annuale.
Di particolare rilievo sono anche le novità relative alle società a responsabilità limitata:
- SRL A CAPITALE RIDOTTO: tali società sono soppresse e quelle esistenti cambiano la loro qualificazione in srl semplificate;
- SRL SEMPLIFICATE: è soppresso il limite di età dei 35 anni. Anche gli over 35 possono costituire o acquisire le quote di srl semplificata; è soppresso anche l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci che quindi possono essere anche esterni; il modello standard tipizzato e le clausole in esso contenute sono inderogabili. Infine l’iscrizione dell’atto costitutivo è esente da bolli e diritti di segreteria e non è previsto l’onorario del notaio.
- SRL ORDINARIE: anche una srl ordinaria potrà costituirsi con un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro, che precedentemente era il limite minimo per la costituzione; è soppresso anche l’obbligo del deposito del 25% del capitale in sede di costituzione presso una banca, ed è previsto infatti che venga effettuato all’organo di amministrazione che risulta dall’atto costitutivo.
Si ricorda che a supporto dell’utenza è stato realizzato dal Sistema Camerale un sito interattivo startup.registroimprese.it di facile consultazione, che sintetizza tutto quanto c’è da sapere su queste società di capitali – costituende o già costituite da non oltre 48 mesi - fornendo attraverso quattro rapidi percorsi, tutte le informazioni sulla normativa e sui requisiti richiesti per accedere alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative (passaggio fondamentale per poter usufruire del benefici previsti dalla legge).
È disponibile inoltre sul sito della Camera di Commercio di Campobasso www.cb.camcom.gov.it una Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese delle startup innovative.
Per informazioni:
sito www.cb.camcom.gov.it
tel 0874/4711
e-mail registro.imprese@cb.camcom.it
- non è più richiesto che i soci siano persone fisiche e che detengano al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea dei soci;
- è richiesto che le spese destinate alle attività di ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15% (non più al 20%);
- è prevista l’estensione del requisito per la qualifica di start-up innovative con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da dipendenti e collaboratori in possesso di una laurea magistrale; Inoltre l’iscrizione di una startup è esente da diritti di segreteria e bollo e per i quattro anni successivi all’iscrizione è esente dal versamento del diritto annuale.
Di particolare rilievo sono anche le novità relative alle società a responsabilità limitata:
- SRL A CAPITALE RIDOTTO: tali società sono soppresse e quelle esistenti cambiano la loro qualificazione in srl semplificate;
- SRL SEMPLIFICATE: è soppresso il limite di età dei 35 anni. Anche gli over 35 possono costituire o acquisire le quote di srl semplificata; è soppresso anche l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci che quindi possono essere anche esterni; il modello standard tipizzato e le clausole in esso contenute sono inderogabili. Infine l’iscrizione dell’atto costitutivo è esente da bolli e diritti di segreteria e non è previsto l’onorario del notaio.
- SRL ORDINARIE: anche una srl ordinaria potrà costituirsi con un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro, che precedentemente era il limite minimo per la costituzione; è soppresso anche l’obbligo del deposito del 25% del capitale in sede di costituzione presso una banca, ed è previsto infatti che venga effettuato all’organo di amministrazione che risulta dall’atto costitutivo.
Si ricorda che a supporto dell’utenza è stato realizzato dal Sistema Camerale un sito interattivo startup.registroimprese.it di facile consultazione, che sintetizza tutto quanto c’è da sapere su queste società di capitali – costituende o già costituite da non oltre 48 mesi - fornendo attraverso quattro rapidi percorsi, tutte le informazioni sulla normativa e sui requisiti richiesti per accedere alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative (passaggio fondamentale per poter usufruire del benefici previsti dalla legge).
È disponibile inoltre sul sito della Camera di Commercio di Campobasso www.cb.camcom.gov.it una Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese delle startup innovative.
Per informazioni:
sito www.cb.camcom.gov.it
tel 0874/4711
e-mail registro.imprese@cb.camcom.it
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