mercoledì 30 gennaio 2013

Iacovone: Qualche breve riflessione sulla "Legge anti-corruzione"

Una breve riflessione sulla legge 190/12 e D.Lgs.235/12, che dovrebbe causare un "terremoto" in Regione se è vero che anche in presenza di sentenze non definitive di primo grado per determinati reati ( compreso il 323 cp-abuso d' ufficio) le cariche vanno sospese di diritto.





Ritengo che un passo importante è stato fatto sulla strada della moralità della pubblica amministrazione e degli organismi elettivi e di Governo di questa Nazione.

In questa direzione, il Parlamento Italiano ha approvato la legge 6 novembre 2012, n.190  " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Questa legge, già ribattezzata "Legge anti-corruzione" o, " Legge Severino", costituisce, sicuramente, un segnale positivo e lungamente atteso.

Il testo normativo, abbraccia molteplici aspetti di dettaglio dell’ attività della pubblica amministrazione e dei rapporti dei privati con la pubblica amministrazione stessa( I nuovi reati di traffico di influenze illecite e corruzione privata, la riformulazione dei reati di corruzione e concussione, la prevenzione e la repressione dell’ illegalità nella P.A., la nuova Autorità nazionale anti-corruzione, etc.).

Ora, brevemente, mi voglio soffermare sulle novità introdotte in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Su questo aspetto l’ art.1 , comma 63,della legge 190/12 ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le relative cariche pubbliche.

Bisogna dare atto al Governo Monti che, pur avendo la possibilità di esercitare la delega suddetta entro un anno dalla data di entrata in vigore ( 28/11/2012) della legge,ha provveduto subito e con Decreto Legislativo n. 235 in data 31 dicembre 2012, in vigore dal 4 gennaio 2013, ha emanato il relativo Testo Unico.

Orbene, voglio porre all'attenzione, proprio in questo momento in cui tale normativa deve essere tenuta presente per via delle procedure di presentazione delle liste alle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013,il testo degli artt.7 e 8 del D. Lgs. n.235/2012 :

Art. 7 

Incandidabilià alle elezioni regionali 

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali: 
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); 
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 8 


Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali 

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: 
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); 
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; 
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. 
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. 
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale. 
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione."


 Albino Iacovone

Nessun commento: