E' stato rinnovato l'accordo tra l' ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori che prevede, per le famiglie in difficoltà, di usufruire delle agevolazioni previste dal “piano famiglie”.
L’accordo esisteva già ma è stato rinnovato prevedendo la proroga al 31 Luglio 2012 della possibilità per i consumatori di chiedere la sospensione della rata del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. Naturalmente devono sussistere delle condizioni specifiche.
Vediamo i casi nei quali è possibile presentare, alla propria banca, la relativa richiesta di sospensione:
È cessato il rapporto di lavoro subordinato. Restano esclusi i casi di risoluzione consensuale del rapporto, di raggiunta anzianità di servizio con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni volontarie
E’ cessato il rapporto di Agenzia e rappresentanza commerciale, esclusi i casi di cui al
punto 1
Morte o impossibilità fisica all’autosufficienza
Riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dal lavoro stesso
COSA OTTIENE IL CONSUMATORE:
Il mutuo viene sospeso per 12 mesi e vengono comprese anche le rate eventualmente scadute e non pagate. Il ritardo non può essere però superiore ai 180 giorni
Non ci sono interessi di mora nel periodo di sospensione
Non vengono applicate commissioni
Non vi è per la banca la possibilità di richiedere garanzie aggiuntive
NOTA 1: Il titolare del mutuo deve aver subito uno degli eventi appena esposti entro il 30 Giugno 2012
NOTA 2: La richiesta può essere fatta se l’intestatario del mutuo non ha un reddito superiore ai 40 mila euro annui e l’importo del mutuo non deve superare i 150 mila euro
NOTA 3: La richiesta va fatta alla propria banca entro il 31 Luglio 2012
Vediamo i casi nei quali è possibile presentare, alla propria banca, la relativa richiesta di sospensione:
È cessato il rapporto di lavoro subordinato. Restano esclusi i casi di risoluzione consensuale del rapporto, di raggiunta anzianità di servizio con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni volontarie
E’ cessato il rapporto di Agenzia e rappresentanza commerciale, esclusi i casi di cui al
punto 1
Morte o impossibilità fisica all’autosufficienza
Riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dal lavoro stesso
COSA OTTIENE IL CONSUMATORE:
Il mutuo viene sospeso per 12 mesi e vengono comprese anche le rate eventualmente scadute e non pagate. Il ritardo non può essere però superiore ai 180 giorni
Non ci sono interessi di mora nel periodo di sospensione
Non vengono applicate commissioni
Non vi è per la banca la possibilità di richiedere garanzie aggiuntive
NOTA 1: Il titolare del mutuo deve aver subito uno degli eventi appena esposti entro il 30 Giugno 2012
NOTA 2: La richiesta può essere fatta se l’intestatario del mutuo non ha un reddito superiore ai 40 mila euro annui e l’importo del mutuo non deve superare i 150 mila euro
NOTA 3: La richiesta va fatta alla propria banca entro il 31 Luglio 2012
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