La nuova legge sull’abolizione delle province, targata Graziano Delrio,
stabilisce riforme in materia di enti locali, prevedendo l’istituzione delle
Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle Province e una nuova
disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni.
Ecco cosa prevede nel dettaglio la nuova legge riferita alla
nostra regione. Si escludono per il Molise le città metropolitane, in quanto
sono state individuate solo 9 di esse con una popolazione fino a 3 milioni di
abitanti o superiore. Le 9 città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale. Il
territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia
omonima. È previsto un procedimento ordinario per il passaggio di singoli
comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana.
NELLE PROVINCE TUTTI SENZA
INDENNITÀ – La
disciplina delle province che ci riguarda, definite enti di area vasta, è
espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma
costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. Gli organi
della provincia: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e
l’assemblea dei sindaci. Anche in questo caso, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.
CAMBIA ELEZIONE PRESIDENTE
PROVINCIA – Il
presidente della provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede
il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al
funzionamento degli uffici. È eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai
consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della
provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni.
Il presidente resta in carica quattro anni.
(Il Senato ha introdotto la decadenza automatica in caso di cessazione dalla
carica di sindaco). L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte
da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per
un solo candidato ed il voto è ponderato.
È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della
predetta ponderazione.
IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE – Il consiglio provinciale è composto dal
presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla
popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva
regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso
sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto
e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. Il consiglio
provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno
diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni
della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza
da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il voto
anche in questo caso è ponderato. È prevista la presentazione di liste,
sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è
composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da
eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma
solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un’unica graduatoria e sono
eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la
ponderazione.
NASCE L’ASSEMBLEA DEI SINDACI – L’assemblea dei sindaci è composta dai
sindaci dei comuni della provincia. È competente per l’adozione dello statuto e
ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle
altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.
LE FUNZIONI DELLE PROVINCE – Il provvedimento individua le funzioni
fondamentali delle province:
a) pianificazione territoriale provinciale
di coordinamento, nonchè tutela (come introdotto dal Senato) e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto
in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto
privato, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali
c) programmazione provinciale della rete
scolastica
d) raccolta ed elaborazione dati ed
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica (come
previsto dal Senato);
f) controllo dei fenomeni discriminatori in
ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale.
Viene inoltre delineato un complesso
procedimento per il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle
province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti
principi: individuazione per ogni funzione dell’ambito territoriale ottimale di
esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei
comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di
avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.
Norme specifiche riguardano le province
montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme
particolari di autonomia.
I TEMPI – In sede di prima applicazione, l’elezione
del nuovo Consiglio provinciale avverrà entro
il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato
nel 2014 (provincia di Isernia). Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il
compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che
dovranno essere approvate dall’Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima
data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove
regole; fino all’insediamento di quest’ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il
Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge
ovvero – qualora si tratti di provincia commissariata – il commissario, nonchè
la giunta provinciale ai fini dell’ordinaria amministrazione e per gli atti
indifferibili ed urgenti; entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o
dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora
tali eventi si verifichino dal
2015 in poi, come già previsto dal testo approvato dalla Camera in prima
lettura. (ne ha facoltà la provincia di Campobasso, il cui mandato scade nel
maggio del 2016) L’assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere
dall’insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie
necessarie. In sede di prima costituzione degli organi, sono eleggibili anche i
consiglieri provinciali uscenti.
UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI – La disciplina delle unioni di comuni
viene semplificata con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio
facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due
tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche
funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per
quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno
10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene
spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio
associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. È
prevista la gratuità delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed è
estesa l’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità,
incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità relative ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori
del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
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