mercoledì 12 febbraio 2014

Mediazione tributaria per le liti fiscali fino a 20 mila euro. Tutte le novità nella circolare delle Entrate

Novità in arrivo per la mediazione tributaria. Per gli atti notificati dal prossimo 2 marzo, infatti, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà improcedibile e non piùinammissibile. 





Sarà applicata anche la sospensione feriale, analogamente alle disposizioni sui termini processuali. Nuove regole anche per la riscossione e il pagamento delle somme dovute, che saranno sospesi per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione. Sono queste le principali novità previste dalla Legge 147/2013 e contenute della circolare n. 1/E delle Entrate sulla mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni.

Ricorso improcedibile senza la mediazione - In base alla Legge 147/2013, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l'esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.

Sospensione feriale per la mediazione - Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa il documento di prassi, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.

Anche la riscossione è sospesa - L’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza osia stato concluso l’accordo di
mediazione.

Le causali per contributi previdenziali e assistenziali - Nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.

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