Ho letto il comunicato stampa del Comune di Isernia, in risposta alle mie osservazioni, ove non si chiarisce assolutamente niente e non viene confutato nessuno dei riferimenti normativi che hanno abrogato l'addizionale;
paradossalmente, si fa riferimento al solo regolamento comunale del 2008, da me medesimo citato, trascurando, in fatto e in diritto, che l' addizionale è stata abrogata dal 16.12.2009, con la legge n.9/2009; è lo stesso regolamento comunale sulla TARSU, adottato con delibera C. C. n.24 del 13.5.2008,che all' art.51 prevede il rinvio a norme statali e regionali come normativa sopraordinata, modificando ogni riferimento a disposizioni di fonte secondaria (com'è appunto il regolamento).
Ad abundantiam tale abrogazione si rinviene anche nel comma 46 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 N° 201 nel senso che a decorrere dal 1/1/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura Tributaria compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di assistenza ( ECA).
Ora,se l' unica giustificazione che sostiene l' amministrazione comunale di Isernia nel comunicato stampa è quella secondo la quale l'addizionale ex Eca ""......è prevista nel regolamento comunale della TARSU, riscossa legittimamente, fin dal 2007......"" è del tutto evidente che le mie affermazioni sono fondate e il Comune, a prescindere dagli importi e dalle altre considerazioni che esulano dal contesto delle mie contestazioni,non può esigere una componente della TARSU che non esiste più!
Anche le giustificazioni, del Comune, circa un aumento delle tariffe Tares per i commercianti, sono del tutto inconferenti con il prelievo del 10% dell’ ex ECA non più dovuta per espressa abrogazione con legge dello Stato. Alla luce di questo comunicato stampa del Comune, sono sempre più convinto che dall'anno di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 (e qui a prescindere se sia Tarsu o Tares) l'addizionale ex ECA del 10% non esiste più!.
Ad abundantiam tale abrogazione si rinviene anche nel comma 46 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 N° 201 nel senso che a decorrere dal 1/1/2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura Tributaria compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di assistenza ( ECA).
Ora,se l' unica giustificazione che sostiene l' amministrazione comunale di Isernia nel comunicato stampa è quella secondo la quale l'addizionale ex Eca ""......è prevista nel regolamento comunale della TARSU, riscossa legittimamente, fin dal 2007......"" è del tutto evidente che le mie affermazioni sono fondate e il Comune, a prescindere dagli importi e dalle altre considerazioni che esulano dal contesto delle mie contestazioni,non può esigere una componente della TARSU che non esiste più!
Anche le giustificazioni, del Comune, circa un aumento delle tariffe Tares per i commercianti, sono del tutto inconferenti con il prelievo del 10% dell’ ex ECA non più dovuta per espressa abrogazione con legge dello Stato. Alla luce di questo comunicato stampa del Comune, sono sempre più convinto che dall'anno di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 (e qui a prescindere se sia Tarsu o Tares) l'addizionale ex ECA del 10% non esiste più!.
Albino Iacovone
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