mercoledì 19 settembre 2012

Credito d'imposta: Definizione delle modalità e dei termini di fruizione

Agevolazioni fiscali per i datori di lavoro del Mezzoggiorno. Compreso il Molise.









L'art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che nel Mezzogiorno d'Italia incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
 
Il "Decreto Semplificazioni" ha prorogato la durata del suddetto credito d'imposta, estendendo l'agevolazione alle assunzioni effettuate nei 24 mesi (in luogo dei precedenti 12 mesi), successivi alla sua entrata in vigore.

Il beneficio fiscale è rappresentato dall'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore di quei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, assumono lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle Regioni:

- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna.

In attuazione del citato art. 2 del D.L. n. 70 del 2011, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, che, nel disciplinare le modalità di accesso all'agevolazione fiscale, ha previsto l'obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un'apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale. Inoltre, è stato stabilito che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità ed i termini stabiliti con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012, sono state definite le modalità ed i termini di fruizione del beneficio fiscale in esame. In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d'imposta, il citato Provvedimento stabilisce che il modello F24, attraverso il quale il predetto credito d'imposta è utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale.
 
Pertanto, è stato previsto che le Regioni inviino all'Agenzia delle Entrate, attraverso un apposito flusso informativo tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d'imposta concessi, nonché le eventuali revoche.
 
L'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Regione. Si precisa, infine, che con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 per la fruizione del credito d'imposta in esame.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Regioni" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

Il campo "codice regione" deve essere valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d'imposta, indicando per:
- l'Abruzzo, 01;
- la Basilicata, 02;
- la Calabria, 04;
- la Campania, 05;
- il Molise, 12;
- la Puglia, 14;
- la Sardegna, 15;
- la Sicilia, 16.

Infine, il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è concesso il credito d'imposta, nel formato "AAAA".


Fonte: Confcommercio.cb.it

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