venerdì 10 agosto 2012

E' possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità. A prescindere dal requisito anagrafico

Chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.







Il 1° agosto scorso, nel rispondere a due distinti interpelli del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito due aspetti concernenti la disciplina dell'apprendistato.

La prima tematica affrontata con interpello è quella relativa alla disciplina delle assunzioni di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato. Il dubbio sollevato riguardava l'applicabilità o meno del limite di età per l'assunzione di apprendisti anche alle ipotesi di assunzione di soggetti iscritti alle liste di mobilità.

Il Ministero, nel ribadire che è possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, "ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione professionale", ricorda che tale disciplina costituisce norma speciale e che pertanto può essere utilizzata a prescindere dal requisito anagrafico posseduto al momento dell'assunzione.

Quanto alla problematica relativa alla possibile iscrizione nella lista di mobilità non indennizzata, spettante ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, degli apprendisti, la risposta è stata fornita con interpello n. 25/2012.

Nel prendere le mosse dalla locuzione utilizzata dall'art. 4 del DL 148 del 1993, "lavoratori dipendenti", il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che il T.U dell'Apprendistato ( D.Lgs 167 del 2011) all'art, 1 definisce il Contratto di apprendistato un speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che pertanto rientra automaticamente nella disciplina dettata per le liste di mobilità non indennizzata.



daConfcommercio CB

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