Tutti i numeri di una "stangata" annunciata.
Con il Comunicato stampa del 18 luglio 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, a seguito della verifica dei risultati d'esercizio 2011, nelle Regioni Calabria, Campania e Molise sono scattati gli automatismi fiscali finalizzati a ripianare il deficit sanitario (ex art. 2, comma 86, della L. n. 191/2009).
Pertanto, per l'anno d'imposta 2012, nelle predette Regioni è confermata l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura dello 0,30%.
La maggiorazione Irap ha effetto sull'acconto da effettuarsi nel mese di novembre 2012 che dovrà essere determinato:
- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l'aliquota del 2011, già comprensiva della maggiorazione dello 0,15%;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata dello 0,15%.
Dall'importo dovuto su base annuale, calcolato con le predette modalità, dovrà essere sottratto quanto versato in occasione della prima rata.
Circa la maggiorazione dello 0,30% dell'addizionale regionale Irpef, per l'anno d'imposta 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che essa produce effetti nell'anno 2013.
Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro devono trattenere, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2012, oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2011, applicando l'aliquota maggiorata del 2,03%.
Pertanto, per l'anno d'imposta 2012, nelle predette Regioni è confermata l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell'addizionale regionale all'Irpef nella misura dello 0,30%.
La maggiorazione Irap ha effetto sull'acconto da effettuarsi nel mese di novembre 2012 che dovrà essere determinato:
- con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l'aliquota del 2011, già comprensiva della maggiorazione dello 0,15%;
- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata dello 0,15%.
Dall'importo dovuto su base annuale, calcolato con le predette modalità, dovrà essere sottratto quanto versato in occasione della prima rata.
Circa la maggiorazione dello 0,30% dell'addizionale regionale Irpef, per l'anno d'imposta 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che essa produce effetti nell'anno 2013.
Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro devono trattenere, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2012, oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2011, applicando l'aliquota maggiorata del 2,03%.
Confcommercio CB

Nessun commento:
Posta un commento