sabato 26 gennaio 2013

Comune di Riccia, replica sul tema-antenne dell'assessore all'Ambiente Panichella

"Sono finiti i tempi di raccontare bufale e ingannare i cittadini. Oggi contano la verità, i fatti e l'onestà".











"Questa Amministrazione Comunale che rappresento a testa alta, ha rispettato tutte le Leggi per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi. Ben vengano altre norme più restrittive in materia di inquinamento elettromagnetico, in quanto il compito di un buon amministratore è quello di applicare le norme in toto e principalmente tutelare TUTTI i cittadini.

E’ il caso di raccontare come sono andati davvero i fatti a Riccia per quanto riguarda le antenne:   Il sig. Mario TRONCA, unitamente ad altri, in data 13 luglio 2012 ha presentato davanti al TAR Molise il ricorso n. 171/2012 con il quale ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti adottati dal Comune di Riccia relativi all’installazione di un impianto di radio e telecomunicazione nel territorio comunale, precisamente in Via della Libertà.

Il TAR Molise ha fissato la camera di Consiglio per discutere l’istanza di sospensiva in data 26 luglio 2012.

Il Comune di Riccia si è costituito in giudizio in data 24 luglio 2012, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o infondato, e non come dice TRONCA che il Sindaco del Comune di Riccia “si è costituito parte lesa e con i soldi delle tasse dei cittadini…".

Il ricorrente Tronca lo stesso giorno ha però formulato istanza di abbinamento al merito della sospensiva, rinunciando sostanzialmente alla discussione dell’istanza cautelare. Come mai vi ha rinunciato se tiene tanto a cuore questa situazione e se è convinto che lui è in regola e noi no?  Cittadini, lascio a voi la risposta… tenendo conto del ‘personaggio’ in questione.

Logicamente il TAR Molise, su richiesta del ricorrente, non ha più esaminato nella camera di Consiglio del 26 luglio 2012 la domanda inizialmente presentata di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Da tale data non risulta compiuto dal ricorrente Tronca alcun atto diretto ad ottenere la sollecita fissazione dell’udienza di discussione del ricorso: in particolare, non risulta presentata l’istanza di prelievo che, sulla base della normativa vigente, è l’atto con cui si segnala  l'urgenza di un ricorso.

Ciò appare singolare, considerando il fatto che nel ricorso si lamentava l’esistenza di 'pregiudizio grave e irreparabile'.

E’ plausibile ritenere che la parte ricorrente, nel timore che il ricorso fosse sin dall’inizio dichiarato manifestamente inammissibile e/o infondato, abbia preferito soprassedere rispetto alla sospensiva, rinviando all’udienza di discussione nel merito che, tra l’altro, non ha in alcun modo sollecitato.

Infine, è onere del ricorrente Tronca chiedere la tempestiva discussione del ricorso, della cui inammissibilità e/o infondatezza questo Comune resta assolutamente convinto.

Il sig. Tronca lamenta la pulizia dei cassonetti? Posso informarlo, e testimoni ne sono gli ottimi operatori, che vengono svuotati sette giorni su sette. Inoltre va ricordato a Tronca che nei cassonetti per raccolta rifiuti solidi urbani, non vanno messi altri tipi di rifiuti come di solito lui stesso fa utilizzandoli dunque per altri scopi.

La raccolta differenziata? Secondo TRONCA è 'finita in cavalleria'… A dirla tutta non sa nemmeno lui di cosa sta parlando. Infatti, per quanto riguarda la raccolta differenziata, al momento dell’affidamento del servizio alla ditta vincitrice del bando, la seconda avente diritto ha presentato ricorso al TAR Molise e l’udienza di merito è fissata per giovedì 31 gennaio 2013".

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