Abbonamento telefonini: La commissione tributaria provinciale da ragione all'associazione ADOC.
Come è noto, ogni mese lo Stato preleva dalle tasche dei cittadini in possesso di cellulare in abbonamento la somma di €. 5,16 per i contratti ad uso privato ovvero €. 12,91 per quelli ad uso affari.
In realtà, con la liberalizzazione dei servizi di comunicazione, il nuovo codice delle comunicazioni ha fatto venir meno i presupposti impositivi della tassa, ossia il monopolio dello Stato e, dunque, ha fatto venir meno la ragione di mantenener in vita il regime concessorio.
Tale tassa era originariamente diretta ai gestori del servizio di comunicazione radio. Con diversi decreti ministeriali, il Governo italiano ha successivamente stabilito che il presupposto della tassa fosse rappresentato da un documento sostitutivo della licenza e cioè il contratto di abbonamento sottoscritto tra utenti e il gestore del servizio fisso di telefonia mobile.
“In altre parole” - sostiene il Presidente regionale dell'Associazione, Avv. Nicola Criscuoli - “a parere della Commissione provinciale adita, il Codice delle comunicazioni ha fatto venir meno la ragione di mantenere in vita un regime di tipo concessorio e, per questo, ha abrogato espressamente la norma che considerava il contratto di abbonamento dei cellulari sostitutivo della licenza. Pertanto, non sussistendo più la equiparazione contratto/licenza, qualunque contratto di abbonamento dei telefonini non dovrà più essere più oggetto di tassazione”.
“La sentenza, comunque, - continua l'avv. Criscuoli - “ è stata appellata dall'Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione regionale. Anche in quella sede, sosterremo con decisione le ragioni dei consumatori, confidando nella conferma della pronuncia di primo grado”.
In realtà, con la liberalizzazione dei servizi di comunicazione, il nuovo codice delle comunicazioni ha fatto venir meno i presupposti impositivi della tassa, ossia il monopolio dello Stato e, dunque, ha fatto venir meno la ragione di mantenener in vita il regime concessorio.
Tale tassa era originariamente diretta ai gestori del servizio di comunicazione radio. Con diversi decreti ministeriali, il Governo italiano ha successivamente stabilito che il presupposto della tassa fosse rappresentato da un documento sostitutivo della licenza e cioè il contratto di abbonamento sottoscritto tra utenti e il gestore del servizio fisso di telefonia mobile.
“In altre parole” - sostiene il Presidente regionale dell'Associazione, Avv. Nicola Criscuoli - “a parere della Commissione provinciale adita, il Codice delle comunicazioni ha fatto venir meno la ragione di mantenere in vita un regime di tipo concessorio e, per questo, ha abrogato espressamente la norma che considerava il contratto di abbonamento dei cellulari sostitutivo della licenza. Pertanto, non sussistendo più la equiparazione contratto/licenza, qualunque contratto di abbonamento dei telefonini non dovrà più essere più oggetto di tassazione”.
“La sentenza, comunque, - continua l'avv. Criscuoli - “ è stata appellata dall'Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione regionale. Anche in quella sede, sosterremo con decisione le ragioni dei consumatori, confidando nella conferma della pronuncia di primo grado”.
Associazione dei consumatori ADOC Molise
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