lunedì 26 marzo 2012

Ecco cosa cambia con la riforma delle pensioni

Da quelle di vecchiaia alle prestazioni assistenziali. Le istruzioni dell'INPS.











L'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla nuova riforma pensionistica, introdotta con il cosiddetto decreto-legge salva Italia e modificata dal  Milleproroghe, di seguito illustrati.

1. Pensione di vecchiaia

1.1 Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia sulla base dei seguenti requisiti.

1.1.1 Requisito anagrafico

Per la pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di età:

a) lavoratrici dipendenti del settore privato:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni  e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni  e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita.

b)  lavoratrici autonome e  parasubordinate:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

c)  lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratrici del pubblico impiego:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita 
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

d) lavoratori autonomi e parasubordinati:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenzeper l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:

- non vedenti,

- invalidi in misura non inferiore all'80%.

1.1.2 Requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si consegue  esclusivamente con almeno 20 anni di contributi; atal fine, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

1.2 Soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi indicati al precedente punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione  non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (nel 2012 in via provvisoria complessivamente pari a 643,5 euro mensili).Tale  importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente.

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione.Per il raggiungimento dei 5 anni di contribuzione  è valida solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella figurativa (ad esempio servizio militare, maternità, malattia e infortunio).Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il predetto requisito di 70 anni, in base all'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi. Successivamente, tale  requisito anagrafico potrà subire ulteriori incrementi, sempre sulla base del medesimo adeguamento.

1.3 Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative (punto 1.1.1. della comunicazione) in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione, a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

1.4 Pensione supplementare e supplementi di pensione

Il diritto  alla pensione supplementare, si consegue al raggiungimento dei requisiti anagrafici sopraindicati al punto 1.1.1. I medesimi requisiti anagrafici trovano applicazione anche per il supplemento di pensione,  laddove il riconoscimento del diritto è subordinato al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nella Gestione in cui deve essere liquidato il supplemento.

1.5 Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità

Per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale (quota parte pensione di inabilità), si calcola secondo le regole del sistema contributivo.

1.6 Ripristino della pensione di invalidità sospesa

Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 dicembre 2011, per coloro che alla predetta data non hanno raggiunto la nuova età pensionistica devono essere osservati i nuovi limiti di età di cui al punto 1.1.1.

2. Pensione anticipata (ex pensione di anzianità)

2.1 Soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012 i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione anticipata se in possesso dei seguenti requisiti contributivi:

Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese(pari a 2188 settimane) 41 anni e 1 mese(pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi*(pari a 2205 settimane) 41 anni e 5 mesi*(pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi*(pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi*(pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi**(pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi**(pari a 2158 settimane)
* Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per il  predetto requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata; ad ogni modo,  è confermato che per il raggiungimento del requisito minimo contributivo di 35 anni  sono esclusi i contributi figurativi per disoccupazione ordinaria e per  malattia. Per coloro che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari all' 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni. Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno di ulteriore di anticipo rispetto a due anni. In altri termini, la riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (ad esempio, chi accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (ad esempio, chi accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%). Qualora l'età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Le norme sulla riduzione percentuale della pensione non si applicano a chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e  cassa integrazione guadagni ordinaria.

2.2 Soggetti per i quali il primo versamento contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012 i soggetti per i quali il primo versamento contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni.

a)

Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese(pari a 2188 settimane) 41 anni e 1 mese(pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane) 41 anni e 5 mesi*(pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi*(pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 6 mesi**(pari a 2210 settimane) 41 anni e 6 mesi**(pari a 2158 settimane)
*Requisito adeguato alla speranza di vita
**Requisito da adeguare alla speranza di vita

A tal  fine  è valida la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, ad esclusione dei versamenti volontari. Inoltre, la contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per i lavoratori la cui contribuzione decorre dall'1.1.1996, non opera la riduzione per il  pensionamento ad un'età inferiore a 62 anni.

b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della  pensione  non sia inferiore ad un importo mensile a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (nel 2012 in via provvisoria complessivamente pari a 1.201,2 euro mensili).

Detto importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolato dall'ISTAT.Per il computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e  da riscatto, con esclusione di quella figurativa. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato, in base all'adeguamento alla speranza di vita, di tre mesi.

3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche

A coloro che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, non si applicano le cosiddette finestre mobili. Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non siano raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi, il trattamento si consegue dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; oppure, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per ottenere la pensione, è altresì richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

4. Introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012

La quota di pensione per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. La disposizione riguarda i lavoratori  che al 31 dicembre 1995 avevano  almeno 18 anni di contributi. Pertanto, per i predetti lavoratori la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo  è  determinato  dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata con il sistema retributivo;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata con il sistema contributivo. Nulla è innovato per chi  al 31 dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi,  per i quali si applica il calcolo misto.

5. Soggetti che optano per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo

I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi, possono optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo. Tale possibilità è subordinata  alla condizione che, al momento dell'opzione stessa, abbiano almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 nel sistema contributivo medesimo. Di conseguenza, ai soggetti che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi i precedenti punti 1.1. e 2.1.).

6. Disposizioni eccezionali
In via eccezionale:
a) i lavoratori dipendenti del settore privato possono conseguire la pensione anticipata a 64 anni di età, in presenza dei seguenti requisiti:- almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012 ed almeno 60 anni di età al 31 dicembre 2012;
b) le lavoratrici dipendenti del settore privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:
- al ricorrere dei presupposti di cui al precedente punto 1.1.
- al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di almeno 20 anni di contributi ed  almeno 60 anni di età.

Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che al 28 dicembre 2011 erano lavoratori dipendenti nel settore privato. Al requisito anagrafico di 64  anni, si applica l'adeguamento agli  incrementi della speranza di vita. Per quanto riguarda la disciplina delle decorrenze della pensione anticipata e della pensione di vecchiaia  rinviamo a quanto illustrato precedentemente al punto 3.

7. Categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina

Nei confronti delle sottoindicate categorie di lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizione previgenti.

7.1 Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (clausola di salvaguardia)

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente normativa, sono esclusi dalle nuove regole  e conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché la pensione nel sistema contributivo, secondo le norme previgenti. A questo fine possono chiedere all'INPS la certificazione del diritto. Tali lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei nuovi requisiti, qualora possano anticipare il trattamento pensionistico  per effetto della mancata applicazione delle cosiddette finestre mobili.

7. 2 Lavoratrici in regime sperimentale

Sono escluse dalla nuova normativa anche le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 optino per la pensione di anzianità liquidata  interamente con il  sistema contributivo, a condizione  che  la decorrenza della pensione, comprensiva della finestra mobile e dell' adeguamento alla speranza di vita, si collochi entro il 31 dicembre 2015.
Ricordiamo che tali lavoratrici debbono avere, al 31.12.2015, 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni di età per le lavoratrici autonome.

7. 3 Altre categorie di lavoratori

Continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, nei limiti delle risorse prestabilite, qualora maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti soggetti:

a) lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b)  lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011.

7.3.1 Ulteriori  esclusioni dalla nuova normativa

Fra gli  esclusi dalla nuova disciplina pensionistica sono stati inseriti:

1) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in base ad accordi individuali sottoscritti, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alle seguenti condizioni: la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel decreto ministeriale attuativo; il lavoratore deve avere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento stesso entro ventiquattro mesi dal 6 dicembre 2011;

2) i lavoratori che al 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento  indipendentemente dall'età anagrafica. In tal caso il diritto al pensionamento si consegue con un' anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.

7.3.2 Monitoraggio

Con decreto interministeriale da adottare entro il 30.6.2012 saranno  definite  le  modalità  di attuazione delle deroghe alla nuova disciplina,  ivi compresa  la  determinazione  del  limite massimo degli interessati nel limite   delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.  L'INPS provvede al monitoraggio, in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze previgenti. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle domande di pensione, non saranno prese in esame ulteriori domande.
Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati, entro il numero massimo di diecimila, anche i lavoratori posti in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 30.4.2010, nonché i soggetti collocati  in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010 che maturano i requisiti per la pensione a decorrere dall'1.1.2011.
In ogni caso, ai soggetti in esame che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 si applica  l' adeguamento alla speranza di vita.

7.3.3 Clausola di salvaguardia

Qualora il monitoraggio dell'INPS verifichi il superamento dello    stanziamento per consentire l'esclusione dalla nuova disciplina dei lavoratori oggetto di accordi incentivanti all'esodo, le ulteriori domande di tali soggetti potranno essere prese in considerazione solo a condizione che, con decreto ministeriale, sia stabilito un aumento delle aliquote contributive, per  tutti i datori di lavoro privati, dovute alla Gestione Prestazioni Temporanee INPS ed, in via  prioritaria, di quelle per la disoccupazione.    In ogni caso, va escluso il contributo dovuto al Fondo di garanzia per il TFR (0,20%) ed il contributo integrativo contro la disoccupazione dello 0,30% (art.25, comma 4, legge 845/1978) destinato all'INPS o, per scelta del datore di lavoro, ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Il relativo gettito deve risultare sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.


8. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati

I lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati,  a decorrere dal 1° gennaio 2012  conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia a 66 anni di età, con conseguente applicazione degli incrementi alla speranza di vita. Resta fermo che tali lavoratori possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti per il pensionamento nel sistema contributivo Tale deroga non opera per i lavoratori extracomunitari che hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto.


9. Totalizzazione periodi assicurativi

Dall'1.1.2012 è possibile cumulare i periodi assicurativi  non coincidenti, anche  inferiori a tre anni, per conseguire un'unica pensione.Per i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione  con la totalizzazione  sono confermati i relativi requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia: 65 anni di età per uomini e donne e 20 anni di contribuzione; pensione di anzianità: 40 anni di contribuzione)In entrambi i casi si applica la finestra mobile di 18 mesi e l'adeguamento alla speranza di vita.


10. Lavoratori marittimi

I piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni presso i porti italiani, e il personale abilitato al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, continuano a conseguire la pensione di vecchiaia a 60 anni, se uomini e a 55 anni, se donne. Resta ferma la disposizione (art.31 della legge n. 413 del 1984) secondo la quale i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia a 55 anni di età, a condizione cha facciano valere i requisiti previsti dalla citata norma.
Continua ad applicarsi ai lavoratori marittimi con qualifica di pilota di porto la disciplina sulle finestre mobili;  continuano  altresì  ad applicarsi, ai sensi della  legge n. 122 del 2010 le disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 sulla decorrenza del trattamento pensionistico per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.


11. Prestazioni assistenziali

Dall'1.1.2018 il requisito anagrafico per l'assegno sociale e per gli assegni sociali sostituivi dell'invalidità civile è elevato a 66 anni.Dal 2013 resta fermo l'adeguamento alla speranza di vita; di conseguenza, dall'1.1.2013 al 31.12.2015 l'età anagrafica sarà pari a 65 anni e tre mesi, mentre dall'1.1.2016 tale età potrà essere modificata in base al citato adeguamento.
     

                                                                                        Il Responsabile Jole Vernola





Rif: Circ. INPS n.35/2012    
Decreto-legge 6.12.2011, n.201 convertito nella legge 214/2011    
Legge 24.2.2012, n.216    
Com. Direzione Generale 13. 12.2011 prot 04804    
Com. Direzione Generale 23. 12.2011 prot 05153    
Com. Direzione Generale 24. 2.2012   prot 698

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